Città di Identità

Con l’approvazione della Legge Made in Italy, nasce il registro delle Associazioni nazionali delle Città di Identità. Un risultato storico che rappresenta un segnale di attenzione verso i temi legati all’olivicoltura e al paesaggio e per tutte le Associazioni legate identitariamente ai prodotti agricoli del territorio. Un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano profuso dalle Città dell’Olio in 30 anni di storia e di attività. Da oggi potremo dare un apporto ancora più concreto alle politiche di promozione e valorizzazione delle produzioni locali attraverso il coinvolgimento diretto di olivicoltori, viticoltori e operatori turistici e della ristorazione delle Città dell’Olio italiane. Insieme a Città del Vino valorizzeremo le identità e le produzioni tipiche locali e il turismo di comunità che si sviluppa a partire dal racconto delle tradizioni, dei mestieri e delle piccole e grandi storie di persone che custodiscono il nostro immenso patrimonio oleo-enogastronomico.

“Con l’istituzione del Registro nazionale delle associazioni di Città di identità, per cui siamo grati all’on. Pino Bicchielli il cui sostegno è stato fondamentale e a tutti i firmatari, da oggi abbiamo uno strumento in più per perseguire questi obbiettivi”
Michele Sonnessa – Presidente delle Città dell’Olio

 

Riconoscimento Associazioni nazionali Città di Identità

Ddl 1341-A Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Art. 40. (Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
  2. Si definiscono « città di identità » le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.
  3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all’articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.
  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.

 Prossimi interventi:

  • Stesura Decreti Attuativi da proporre al Masaf 
  • Creazione di una Consulta delle Associazioni delle Città di Identità
  • Interlocuzioni con il Governo per la definizione dei vantaggi di essere una Città di Identità